Whistleblowing e obblighi per le aziende con almeno 50 dipendenti
Entro il 17 dicembre anche le aziende fra i 50 dipendenti e i 249 dipendenti, e quelle anche con un numero di dipendenti inferiore che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001,dovranno adeguarsi alla normativa in materia di whistleblowing, sistema che prevede l’adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs n. 24/2023 emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.
Come chiarito dall’ANAC, per il computo dei lavoratori si deve fare riferimento al valore medio degli addetti alla data del 31.12.2022, calcolato per teste, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, come risultante dal dato camerale. Nel caso di società di nuova costituzione, invece, si farà riferimento all’ultimo dato camerale come aggiornato nel corso del corrente anno 2023.
Cos’è il whistleblowing
Il Whistleblowing è uno strumento giuridico tramite il quale i collaboratori di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività, quali violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
Chi è il whistleblower
Il “whistleblower” (colui che segnala) è quindi una persona che collabora in un'azienda e segnala un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante l’attività lavorativa.
Chi sono i soggetti obbligati
Sono obbligati a rispettare la disciplina e a predisporre canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- Hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- Operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori di cui al punto che precede;
- Adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs n. 231/2001 a prescindere dal numero degli addetti occupati.
Cosa può essere segnalato
La normativa sul Whistleblowing prevede la segnalazione di comportamenti, atti/omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato:
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzativi gestionali ivi previsti;
- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti/omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- Atti/omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea.
Cosa non può essere segnalato
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale o segnalazioni già disciplinate da diversi obblighi normativi.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
- istituire appositi canali di segnalazione degli illeciti che garantiscono, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- informare le Rappresentanze Sindacali o Organizzazioni Sindacali;
- definire le procedure di segnalazione con particolare riguardo alla forma, contenuti e tempi di risposta;
- informare tutti i lavoratori sulle modalità di segnalazione con informativa generalizzata;
- astenersi da qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala la presunta irregolarità;
- implementare apposito sistema privacy.
Come fare la segnalazione
I datori di lavoro attivano propri canali di segnalazione interna la cui gestione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato.
I datori di lavoro possono affidare il canale ad un soggetto esterno anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (senza quindi utilizzo del canale messo a disposizione dal datore di lavoro) utilizzando il canale di segnalazione attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in via residuale e al ricorrere di specifiche condizioni.
A quanto ammontano le sanzioni
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
I soggetti del settore privato prevedono, inoltre, in aggiunta nel sistema disciplinare adottato sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti.