
Trattamento integrativo speciale settore turistico, ricettivo e termale
L'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 26 del 29 agosto 2023 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
La misura è stata introdotta dall'art. 39-bis del Decreto Lavoro - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 48 del 2023).
La norma riconosce:
- per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023,
- un trattamento integrativo speciale, che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile,
- pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi,
- a favore dei lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali (l'Agenzia non ha fornito l'auspicata indicazione puntuale dei codici ATECO rientranti nella citata definizione).
- con un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta 2022, non superiore a euro 40.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite reddituale dei 40.000 euro, vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.
Per vedersi riconosciuto il trattamento, il lavoratore deve attestare per iscritto , tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. N. 445/2000), l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022. La documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate.
Il datore di lavoro può erogare il trattamento anche successivamente al 21 settembre 2023 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il sostituto d'imposta indicherà nella CU 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.
Il recupero, da parte del sostituto d'imposta, delle somme erogate, avviene mediante compensazione nel Mod. F24, utilizzando il codice tributo 1702 istituito con la Risoluzione n. 51 dello scorso mese di agosto. Il recupero in compensazione del trattamento erogato al lavoratore non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta (fissato, ad oggi, in euro 2 milioni).