
STOP AL 31 DICEMBRE 2021 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19
Salvo nuovi interventi normativi, con effetto dal 01/01/2022, i datori di lavoro non potranno più fruire della Cassa COVID alla quale abbiamo fatto ricorso sin dall'inizio della pandemia.
Si è in attesa di novità in merito a possibili deroghe per il settore «turistico» e/o altri eventuali settori.
Alle riduzioni/sospensioni per eventi ordinari saranno quindi applicabili le regole generali previste dal D.Lgs n. 148/2015 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022.
Tra le tante novità evidenziamo la "scomparsa" della cassa integrazione in deroga e l'ampliamento della platea dei datori di lavoro che potranno usufruire del FIS - Fondo Integrazione Salariale (ora esteso alle aziende che occupano almeno un dipendente non appartenenti al settore industriale o fondi bilaterali qualei ad esempio EBER) e della CIGS - cassa integrazione Straordinaria (ora estesa anche alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti).
Riteniamo opportuno evidenziamo di seguito le principali differenze, peraltro molto rilevanti, tra l'utilizzo degli ammortizzatori «tradizionali» e la cassa integrazione emergenziale COVID al fine di permetterVi una valutazione attenta in merito all'eventuale attivazione degli ammortizzatori sociali tradizionali.
Informazione e consultazione sindacale.
- il Datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario, l'entità e la durata prevedibile e i lavoratori interessati;
- Su richiesta delle parti dovrà essere esperito un esame congiunto della situazione;
- L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
Per la cassa Covid era prevista in forma semplificata e non doveva avvenire necessariamente in forma preventiva.
Contributo addizionale.
A carico delle imprese è stabilito un contributo addizionale (costo aggiuntivo) da calcolarsi sulla retribuzione persa dai lavoratori pari a:
- CIGO
- 9% fino a 52 settimane nel quinquennio mobile,
- 12% da 53 fino a 104 settimane e
- 15% per le successive settimane
- FIS – 4%
Per la cassa Covid non era previsto il contributo addizionale.
Pagamento Diretto INPS.
Tale modalità di pagamento è ammessa solo a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla sede Inps in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa.
Per la cassa Covid non era necessaria la presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie e quindi era sempre ammessa.
Lavoratori beneficiari.
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori con una anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni.
Per la cassa Covid era sufficiente una data di assunzione antecedente alla data di entrata in vigore del provvedimento emergenziale.
Durata massima utilizzo ammortizzatore sociale.
La durata massima di utilizzo dell'ammortizzatore sociale spettante è differenziata in base a tipologia dello stesso:
- CIGO:
- per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario (CIGO) e straordinario (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (per le imprese edili e affini e per le imprese imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile);
- le integrazioni salariali sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Usufruite le 52 settimane consecutive una nuova domanda può essere proposta solo trascorso un periodo di 52 settimane. In ogni caso la CIGO non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
- FIS:
- L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:
- 13 settimane in un bienni mobile ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane in un bienni mobile ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Vi è poi un ulteriore limite del quale tenere conto: non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
La cassa Covid non rientrata nei periodi di durata massima sopra esplicitati.
Domanda all'Inps.
L'impresa deve presentare domanda telematica all'Inps entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa: Ciò presuppone la presentazione di almeno due domande mensili.
Per la cassa Covid era prevista in forma semplificata che permetteva la presentazione della domanda anche con cadenza mensile.
Stante quanto sopra riportato Vi invitiamo a prendere immediatamente contatto con lo Studio scrivente qualora foste interessati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali non coperti dalla causale Covid (causale attualmente non utilizzabile).