Rinnovo Contrattuale Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio
In data 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 scaduto il 31 dicembre 2019.
In data 28 marzo 2024 le medesime Parti sociali hanno sottoscritto un Accordo Integrativo al contratto del 22 marzo 2024 per fornire alcune precisazioni.
Confcommercio, con comunicazione n. 16 del 29 marzo 2024, ha fornito chiarimenti sugli accordi di rinnovo e ha precisato che l’intesa è stata sottoscritta separatamente anche con UGL Terziario.
Di seguito un'analisi degli aspetti contrattuali di maggior rilievo.
Il contratto collettivo ha validità quadriennale.
AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:
ASSORBIMENTI
Il rinnovo del 22 marzo 2024 precisa che gli aumenti “di merito” (corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore) e a titolo di scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Non possono inoltre essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente Contratto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità concessi dalle aziende indipendentemente dalla contrattazione collettiva, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento dei minimi tabellari, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.
Con l'Accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato chiarito che l'anticipo di incremento di paga base già erogato ad aprile 2023 e l'una tantum erogato con la retribuzione di gennaio 2023 e marzo 2023, così come previsti dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, che verranno erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, ne dall'Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.
UNA TANTUM
Le Parti hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario una tantum a favore dei soli lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024 (data di sottoscrizione dell’Accordo).
L'importo una tantum:
- è suddivisibile in 15 rate mensili ed è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023;
- sarà erogato in due tranches, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza luglio 2024 e luglio 2025;
- agli apprendisti in forza alla data del 22 marzo 2024, l ’importo sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 12 dicembre 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa;
- non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente Accordo. Pertanto, tali importi erogati a decorrere dall’1.1.2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.
Confcommercio, con sua comunicazione n. 16 del 29 marzo 2024, ha altresì precisato che gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall’art. 213 del CCNL.
Tabella Importi:
PROCEDURE DI RINNOVO E INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
Stante la durata quadriennale dell’accordo in esame e la sua scadenza fissata al 31 marzo 2027, le parti hanno concordato che la piattaforma per il rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
In assenza di accordo, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., oppure dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del C.C.N.L.. sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale), per quattordici mensilità.
L'importo dell’elemento di cui al comma precedente sarà pari al 30 per cento dell’IPCA al netto degli energetici importati, dato previsionale dell’anno corrente, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Qualora la mancata stipula del nuovo contratto perduri anche negli anni successivi, l’IVC in parola continuerà ad essere erogata ai lavoratori, alle medesime condizioni, tenendo conto anche dell’eventuale scostamento tra il dato previsionale e quello effettivo dell’anno di riferimento, come da comunicazioni dell’ISTAT.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Con riferimento alla delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, il rinnovo definisce le causali per le quali è legittima l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro.
Le causali, che vanno specificatamente dettagliate nel contratto individuale, sono le seguenti:
- saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
- fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
- festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
- riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
- terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
- digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura. Per la fase di avvio/inizio di nuove attività si applica l’art. 76;
- incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata).
L’accordo delega poi la contrattazione di secondo livello a:
a) individuare ulteriori causali;
b) concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;
c) verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive; d) individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento.
STAGIONALITA' NELLE LOCALITA' TURISTICHE
Nell’ambito degli accordi territoriali volti ad individuare le località a prevalente vocazione turistica, nelle quali è legittimo il ricorso ai contratti a termine di tipo stagionale, le Parti sono tenute ad individuare anche le connesse attività e i relativi periodi in cui tale stagionalità si realizza.
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE - CLAUSOLA ELASTICA
Il rinnovo prevede che l’indennità annuale alternativa alla maggiorazione dell’1,5% dovuta per la variazione temporale della disposizione delle ore di lavoro, dal 1° gennaio 2025, aumenti ad un importo non inferiore, su base annua, a 155,00 euro, da corrispondere in quote mensili. Qualora le parti abbiano convenuto la corresponsione di tale indennità, resta ferma la maggiorazione del 35% relativa alle eventuali ore richieste oltre l’orario di lavoro concordato in regime di clausola elastica.
ASSITENZA SANITARIA INTEGRATIVA - ASTER
Il rinnovo prevede che con decorrenza dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo ASTER sia incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro divenendo così pari ad euro 15,00 euro mensili complessivi (13,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico lavoratore).
ASSITENZA SANITARIA QUADRI - QUAS
Il rinnovo prevede l’aumento della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri. Più precisamente viene previsto un aumento:
- dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui (si passerà dagli attuali 350 euro ad euro 370);
- dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui (di passerà dai 370 euro a 390 euro).
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Viene rivista la classificazione del personale e prevista una classificazione specifica per il comparto del settore della distribuzione del farmaco e per i dipendenti da imprese che svolgono attività di servizi professionali alle imprese e Information and Communication Technology.
CONGEDO PARENTALE
Viene ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale (in precedenza era di 15 giorni) ed adeguata alla novità normative intercorse negli ultimi anni.
LAVORO AGILE
Le Parti, condividendo l’importanza che riveste il lavoro in modalità agile quale soluzione organizzativa per conciliare tempi di vita e di lavoro, nonché per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, con l’accordo 22 marzo 2024 hanno inteso recepire all’interno del CCNL il Protocollo Nazionale 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.
TUTELA DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Viene disciplinato il congedo per le donne vittime di violenza di genere, secondo le previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è concessa l'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Salvo i casi di oggettiva impossibilità la lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 7 giorni.
Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
In presenza delle condizioni di legge è ammessa la proroga del congedo per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del TFR.
La lavoratrice ha altresì diritto:
- alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa);
- al trasferimento presso altra sede lavorativa, anche in diverso comune. L’azienda si impegna a trasferire la lavoratrice entro 7 giorni dalla richiesta;
- a essere esonerata dall’effettuazione di turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione.