RICONGIUNGIBILE LA GESTIONE SEPARATA CON LA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI
22 OTT 2019
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26039 del 15.10.2019 ha stabilito che per i liberi professionisti è possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 co. 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione) presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dal metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.
Nel respingere il ricorso dell'INPS - che aveva escluso l'applicabilità della ricongiunzione nei confronti della Gestione separata in quanto, nel caso di specie, il trattamento pensionistico sarebbe stato calcolato con il sistema contributivo - la Cassazione richiama la pronuncia Corte Cost. 61/99, che ha ritenuto illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un'assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.
Nel respingere il ricorso dell'INPS - che aveva escluso l'applicabilità della ricongiunzione nei confronti della Gestione separata in quanto, nel caso di specie, il trattamento pensionistico sarebbe stato calcolato con il sistema contributivo - la Cassazione richiama la pronuncia Corte Cost. 61/99, che ha ritenuto illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un'assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.