Retribuzioni di dicembre ed eventuali retribuzioni arretrate - Pagamento entro il 12 gennaio 2024
In base all’articolo 51, comma 1 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (cococo, compensi amministratori, compensi tirocinanti ecc) viene applicato un criterio di cassa così detto “allargato”, in quanto si considerano percepiti nel periodo di imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro/committenti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui tali redditi si riferiscono.
Lo scrivente Studio, seguendo le indicazioni dello scorso anno e, salvo Vostre diverse disposizioni da comunicarci con la massima tempestività, provvederà ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno 2023 comprendendo anche gli stipendi e i compensi relativi al mese di dicembre presumendo che gli stessi verranno corrisposti entro e non oltre il 12 gennaio 2024.
Vi invitiamo, inoltre, a prendere immediatamente contatto con lo Studio anche qualora risultino stipendi e compensi, per i quali siano stati regolarmente emessi i relativi cedolini paga, ad oggi ancora non corrisposti.
Vi esortiamo ad osservare quanto sopra esposto con il massimo scrupolo al fine di evitare di incorrere in errori e sanzioni.
Restando a Vostra disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti e auguri di buone feste.