QUARANTENA DA COVID 2022 - MANCATA EQUIPARAZIONE A MALATTIA INPS
05 GEN 2022
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i lavoratori dipendenti del settore privato, non è più equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
La disposizione, prevista dall'art. 26 del D.L. 18/2020 e avente scadenza il 31/12/2021, non è infatti ad oggi stata prorogata con conseguente mancata copertura delle assenze lavorative connesse alle situazioni citate.
In attesa di auspicati interventi normativi volti a colmare il vuoto normativo, si ritiene utile precisare che:
Si ricorda infine, che l'equiparazione alla malattia dei periodi sopra citati era già stata oggetto di tardiva sanatoria nel corso del 2021, con stanziamenti inizialmente esauriti e non previsti oltre al 2020 e sanatoria avvenuta soltanto a ottobre 2021.
La disposizione, prevista dall'art. 26 del D.L. 18/2020 e avente scadenza il 31/12/2021, non è infatti ad oggi stata prorogata con conseguente mancata copertura delle assenze lavorative connesse alle situazioni citate.
In attesa di auspicati interventi normativi volti a colmare il vuoto normativo, si ritiene utile precisare che:
- con "quarantena con sorveglianza attiva" si fa riferimento ai periodi trascorsi in quarantena a fronte di "contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva" COVID;
- con "permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva" si fa riferimento ai soggetti che "hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità " sottoposti a periodo di permanenza domiciliare;
- il periodo di MALATTIA PER INFEZIONE DA COVID, debitamente certificato anche tramite certificato di malattia del medico curante, mantiene invece la propria copertura trattandosi di vera e propria malattia.
Si ricorda infine, che l'equiparazione alla malattia dei periodi sopra citati era già stata oggetto di tardiva sanatoria nel corso del 2021, con stanziamenti inizialmente esauriti e non previsti oltre al 2020 e sanatoria avvenuta soltanto a ottobre 2021.