Pubblici Esercizi, ristorazione e turismo: rinnovo CCNL
In data 5 giugno 2024, tra FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) - CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI-SERVIZI, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO - Imprese per l’Italia, e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018 per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, scaduto il 31 dicembre 2021.
Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa.
Tra le novità introdotte si riportano di seguito quelle di maggior rilievo in materia payroll e costo del lavoro.
AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
E' stata aggiornata la classificazione del personale con l’inserimento di alcune figure professionali nei vari livelli contrattuali.
Viene previsto per il personale attualmente in forza inquadrato al 6° livello con anzianità di settore pari o superiore a 12 mesi alla data di sottoscrizione del CCNL (5 giugno 2024), il passaggio automatico al 6° livello super nel mese di luglio 2024.
Viene altresì previsto per il personale attualmente in forza inquadrato al 6° livello con anzianità di settore tra 6 e 12 mesi alla data di sottoscrizione del CCNL (5 giugno 2024), il passaggio automatico al 6° livello super nel periodo successivo al compimento del 12° mese.
In merito ai passaggi automatici al 6° livello super sopra indicati si attendono chiarimenti poichè potrebbero non riferirsi a tutte le figure professionali ricomprese nel 6° livello, ma soltanto l’addetto servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore.
FERIE
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per congedo di maternità e paternità (“alternativo” ed “obbligatorio”), per congedo parentale, nonché per malattia od infortunio.
ROL
In materia di riduzione dell’orario di lavoro, fermo restando che i permessi ROL non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, viene precisato che, tuttavia, i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della loro maturazione.
TREDICESIMA MENSILITA'
I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
A far data dalla sottoscrizione del presente contratto (5 giugno 2024), i periodi di congedo di maternità e di paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) vanno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2027 saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima i periodi di congedo parentale.
ASSITENZA SANITARIA - EST
A decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST è incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 il contributo dovuto al Fondo EST sarà pari a 15,00 euro mensili (per 12 mensilità).
CASSA QUAS
Il rinnovo in esame prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.
In particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta di euro 20,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori euro 20,00 euro annui; a decorrere dal 1° gennaio 2026.
EFFETTIVITA' DELLA DIFFUSIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - PREMIO DI RISULTATO
Sono state previste alcune integrazioni alle previsioni contrattuali previgenti (art. 13 del CCNL) stabilendo che il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° giugno 2024 (in precedenza 1° gennaio 2014).
Nell’ipotesi in cui, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non si raggiunga un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore provvederà all’erogazione, con la retribuzione del mese di novembre 2027, dei seguenti importi:
- Livello A e B euro 186,00;
- Livello 1, 2 e 3 euro 158,00;
- livello 4 e 5 euro 140,00;
- livello 6S, 6 e 7 euro 112,00.
INTEGRAZIONE CONGEDO DI MATERNITA'
Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad una integrazione dell'indennità a carico dell'Inps, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della retribuzione giornaliera netta. I periodi di congedo di maternità e paternità sono utili ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, della quattordicesima mensilità.
CONGEDO PARENTALE
I periodi di congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, permessi retribuiti, tredicesima e, a far data dal 1° dicembre 2027, della quattordicesima mensilità.