PROROGA PER LEGGE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI APPRENDISTATO
21 LUG 2020
La presente per informarVi che
la conversione del DL “Rilancio”, all’art. 1-bis, ha previsto che “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
Trattasi, pertanto, di proroga di diritto, e non di facoltà, di tutti i contratti a tempo determinato e di apprendistato che hanno subito una sospensione dell'attività a causa del COVID.
la conversione del DL “Rilancio”, all’art. 1-bis, ha previsto che “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
Trattasi, pertanto, di proroga di diritto, e non di facoltà, di tutti i contratti a tempo determinato e di apprendistato che hanno subito una sospensione dell'attività a causa del COVID.