PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2016
23 NOV 2015
Al fine di promuovere una stabile occupazione, l’art. 11 del DDL Stabilità proroga, sebbene con alcune novità rilevanti, per l’anno 2016, l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o trasformazione di precedenti rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Si propongono di seguito le principali novità.
Rapporti di lavoro agevolati
L’esonero contributivo si applica
· alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine,
· decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.
Durata del beneficio
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi (contro i 36 mesi previsti per l’anno 2015).
Misura dell’agevolazione
Il nuovo beneficio:
· consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 40% e, comunque,
· nel limite massimo di 3.250 euro annui (contro gli 8.060 previsti per l’anno 2015).
Si ricorda, infine, che il DDL stabilità 2016, potrebbe essere ancora soggetto a modifiche in quanto non è stata ancora approvata la versione definitiva.
In considerazione della sostanziale riduzione dell’esonero contributivo prevista dall’anno 2016, si invitano i Signori Clienti a prendere contatto con lo Studio scrivente al fine di valutare l’opportunità di usufruire dell’esonero 2015, anziché 2016, qualora avessero intenzione di procedere a nuove assunzioni e/o abbiano in prossima scadenza contratti di lavoro a tempo determinato.
Si propongono di seguito le principali novità.
Rapporti di lavoro agevolati
L’esonero contributivo si applica
· alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine,
· decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.
Durata del beneficio
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi (contro i 36 mesi previsti per l’anno 2015).
Misura dell’agevolazione
Il nuovo beneficio:
· consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 40% e, comunque,
· nel limite massimo di 3.250 euro annui (contro gli 8.060 previsti per l’anno 2015).
Si ricorda, infine, che il DDL stabilità 2016, potrebbe essere ancora soggetto a modifiche in quanto non è stata ancora approvata la versione definitiva.
In considerazione della sostanziale riduzione dell’esonero contributivo prevista dall’anno 2016, si invitano i Signori Clienti a prendere contatto con lo Studio scrivente al fine di valutare l’opportunità di usufruire dell’esonero 2015, anziché 2016, qualora avessero intenzione di procedere a nuove assunzioni e/o abbiano in prossima scadenza contratti di lavoro a tempo determinato.