PRESTAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Con la conversione in Legge n. 215/2021 del D.l. n. 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive di utilizzo, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015).
In caso di violazione viene prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Ulteriore modifica attiene al computo dei lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo del 10% per procedere all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
L'Ispettorato del lavoro, oltre ai casi di grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, prescritti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, adotterà un provvedimento di sospensione anche qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti, al momento dell'accesso ispettivo:
- occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Stante la delicatezza dell'argomento trattato invitiamo i Signori Clienti a prendere contatto con lo Studio scrivente ogni qualvolta valutino la possibilità di ricorrere al lavoro autonomo occasionale.