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- PAGAMENTO DIRETTO AI DIPENDENTI DELLE SOMME DI CASSA INTEGRAZIONE - ANTICIPAZIONE 40%
30 GIU 2020
L’INPS, con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha fornito le istruzioni riguardanti il pagamento dell’anticipazione delle somme di cassa integrazione (CIGO-CIGD-FIS), per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto a carico dell’Inps.
L’anticipazione, corrisposta dall’Inps, è pari al 40% delle somme spettanti al dipendente, percentuale calcolata sul presunto del periodo.
Quanto riportato di seguito interesserà, pertanto, i soli datori di lavoro che hanno richiesto all’Inps il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali ai propri dipendenti.
Quanto riportato di seguito, pertanto, non interesserà i datori di lavoro che anticipano le somme di cassa integrazione ai proprio dipendenti per poi scomputarle, da propri contributi a debito, all’atto dell’autorizzazione Inps.
La richiesta di anticipo del 40% delle somme di cassa integrazione deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si precisa che tale formalità è aggiuntiva a tutti gli adempimenti già previsti in materia di cassa integrazione Covid-19.
In fase di prima applicazione la richiesta deve essere effettuata entro il 3 luglio 2020.
L’Inps ricevute le domande, le autorizza e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
L’Inps precisa anche che, in caso di erogazioni di anticipo del 40% che risultassero non dovute per un qualsiasi motivo (ivi compreso importi anticipati in eccesso rispetto all’importo spettante a saldo), procederà al recupero nei confronti del solo datore di lavoro.
L’anticipazione, corrisposta dall’Inps, è pari al 40% delle somme spettanti al dipendente, percentuale calcolata sul presunto del periodo.
Quanto riportato di seguito interesserà, pertanto, i soli datori di lavoro che hanno richiesto all’Inps il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali ai propri dipendenti.
Quanto riportato di seguito, pertanto, non interesserà i datori di lavoro che anticipano le somme di cassa integrazione ai proprio dipendenti per poi scomputarle, da propri contributi a debito, all’atto dell’autorizzazione Inps.
La richiesta di anticipo del 40% delle somme di cassa integrazione deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si precisa che tale formalità è aggiuntiva a tutti gli adempimenti già previsti in materia di cassa integrazione Covid-19.
In fase di prima applicazione la richiesta deve essere effettuata entro il 3 luglio 2020.
L’Inps ricevute le domande, le autorizza e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
L’Inps precisa anche che, in caso di erogazioni di anticipo del 40% che risultassero non dovute per un qualsiasi motivo (ivi compreso importi anticipati in eccesso rispetto all’importo spettante a saldo), procederà al recupero nei confronti del solo datore di lavoro.