OVER 50 GREEN PASS RAFFORZATO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
Si ricorda che dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi, da effettuarsi con le modalità indicate nell’articolo 9, comma 10 del DL n. 52/2021 (app Verifica C-19) , è demandata ai rispettivi datori di lavoro.
Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro
- saranno considerati assenti ingiustificati,
- senza conseguenze disciplinari
- con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione delle predette certificazioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
Sanzioni amministrative per il datore di lavoro
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima
Sanzioni amministrative per il lavoratore
A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.