OBBLIGO DEL PREAVVISO DIMISSIONI DA PARTE DEL LAVORATORE PADRE: LA NOTA DELL'INL
L'INL, con la Nota n. 896 del 26 ottobre 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità , di cui all'articolo 55, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 151/2001.
In particolare, la Nota chiarisce che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all'esonero dal preavviso.
Infine, in coerenza con quanto precisato con la precedente Nota n. 749 del 25 settembre 2020 in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre (cfr Messaggio Studio n. 62/20 del 01/10/2020), l'Ispettorato precisa che, anche ai fini dell'esonero dal preavviso ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Della stessa il datore di lavoro potrà quindi essere informato anche all'atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.