NUOVO PROTOCOLLO NAZIONALE SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 30 GIUGNO 2022
In data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che si allega per opportuna conoscenza.
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il Protocollo contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio., misure che resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2022.
In particolare, le misure prevenzionali in esso indicate riguardano:
- gli obblighi di informazione del rischio di contagio da Covid-19;
- le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
- la gestione degli appalti;
- la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell'aria;
- le precauzioni igieniche personali;
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- la gestione degli spazi comuni;
- la gestione dell'entrata e uscita dei dipendenti;
- la gestione di una persona sintomatica in azienda;
- la sorveglianza sanitaria;
- il lavoro agile;
- la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Viene anche evidenziato il ruolo centrale dei comitati aziendali per l'applicazione e la verifica delle regole di prevenzione.
Si invitato i Signori Clienti ad una attenta lettura del documento allegato e a prendere contatto col proprio Medico Competente ed il Tecnico della Sicurezza al fine di intraprendere gli eventuali provvedimenti del caso.
Si riportano, in ogni caso, di seguito, alcuni punti di interesse.
INFORMAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad informare, attraverso modalità idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L'informazione fornita dal datore di lavoro deve essere adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI).
MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e l'accesso sarà negato in caso di temperatura superiore a 37,5°C.
Le persone in tale condizione
- saranno momentaneamente isolate e munite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate,
- non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
- ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla legge (ossia, dall'art. 4 del DL n. 24/2022, convertito in Legge n. 52/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022).
Il datore di lavoro è tenuto a fornire, anche attraverso il medico compente (se presente), la massima collaborazione nel caso in l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche.
GESTIONE DEGLI APPALTI
n caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore deve informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
L'azienda committente è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e a vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
PULIZA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO D'ARIA
Viene confermato l'obbligo di sanificare e igienizzare quotidianamente e periodicamente gli ambienti e delle postazioni di lavoro con particolare le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.
Il Protocollo precisa inoltre che occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
Inoltre, in tutti gli ambienti di lavoro vanno adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Restano invariate le precauzioni igieniche individuali da rispettare da parte di tutti i dipendenti e i soggetti terzi presenti in azienda, con particolare riferimento alla frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nonché gli obblighi per l'azienda di mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, collocandoli in posizioni accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser da ubicare in punti facilmente individuabili.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Nel nuovo protocollo viene ribadita l'importanza dell''uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 (non mascherine chirurgiche), quale presidio per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative anche se attualmente tale obbligo e attualmente previsto solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti e sanità).
A tal fine, il Protocollo prevede che:
- il datore di lavoro assicuri la disponibilità di FFP2, in modo tale da consentire il suo utilizzo a tutti i lavoratori;
- il medico competente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possono individuare specifiche casistiche di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (FFP2). Analoghe misure vanno adottate anche nel caso in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
Vengono confermate le regole per l'accesso e la sosta nei locali comuni dell'azienda, con particolare riferimento alle seguenti previsioni:
- l'ingresso negli spazi condivisi quali mense, aree fumatori e spogliatoi, deve essere contingentato;
- i locali devono essere continuamente ventilati e la sosta in essi è ammessa per un tempo ridotto, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i frequentatori;
- gli spazi devono essere riorganizzati in modo da rispettare le distanze e alla sanificazione degli spogliatoi.
Viene altresì precisata la necessità di garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Il Protocollo prevede di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa); laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da tali locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali quali la tosse deve comunicarlo immediatamente all'ufficio del personale, che dovrà procedere all'isolamento del lavoratore.
La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2 (ove già non lo fosse).
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Nel protocollo viene inoltre evidenziato che la sorveglianza sanitaria, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente
- collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19;
- ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (ai sensi dell'articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del DL n. 24/2022, convertito in Legge n. 52/2022) ai fini della tutela dei lavoratori fragili; nel caso in cui non sia nominato il medico competente, il Protocollo rimanda alla Circolare 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo l'infezione dal visus SARS-CoV-2/COVID-19 si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro".
LAVORO AGILE
Nel Protocollo viene ribadita l'utilità del lavoro agile come strumento per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.
In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.
LAVORATORI FRAGILI
Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.
PROTOCOLLO ANTICOVID PDF