NUOVE SETTIMANE DI CIG COVID E PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Si è svolto il 30 giugno 2021 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato in nottata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 ed è quindi immediatamente entrato in vigore.
Già il 29 giugno 2021, Governo e parti sociali hanno siglato un Avviso Comune che contiene l’impegno a raccomandare alle imprese l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in alternativa ai licenziamenti.
Cassa integrazione e proroga del divieto di licenziamento
I datori di lavoro del settore della moda e del tessile allargato, individuati dai codici ATECO che iniziano per 13, 14 e 15, qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.
Il provvedimento appena approvato e pubblicato in Gazzetta prevede per questi datori di lavoro delle industrie tessili anche l’annunciata proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento.
Cassa integrazione per le altre imprese
Con riferimento ai settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale "tradizionali", possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021, e soltanto qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.
Deroghe, eccezioni ed esclusioni dal divieto di licenziamento
Il ricorso al licenziamento non è vietato in caso di:
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa
- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
- stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- lavoratori già impiegati nell'appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto
Riportiamo di seguito alcune altre fattispecie che restano escluse dal divieto:
- licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento entro il termine del periodo di prova;
- licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
- licenziamento dei lavoratori domestici;
- interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo.