MODIFICHE AL CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE
03 AGO 2022
In attuazione alla direttiva comunitaria n. 2019/1158, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022, (che modifica alcune disposizioni del D.Lgs 151/2001- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza.
Con riferimento al congedo parentale obbligatorio, la norma risulta essere così revisionata: “il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”.
Il citato decreto legislativo entra in vigore in data 13 agosto 2022.