Malattia lunga: quando è obbligatoria la visita medica di rientro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 1/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di visita medica prima del rientro in servizio del lavoratore a seguito di assenza dal lavoro superiore a 60 giorni per motivi di salute.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria a seguito di un’assenza dal lavoro superiore ai 60 giorni per motivi di salute devono essere sottoposti alla visita medica prima del rientro in servizio al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Il Ministero, nel formulare la risposta, ha ricordato che l’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza) prevede che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede l’obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.