
Legge di bilancio: le novità in materia di genitorialità e congedi
Di seguito riportiamo le principali novità che interessano i datori di lavoro contenute nella legge di bilancio in materia di genitorialità e congedi.
CONGEDO PARENTALE
Le leggi di Bilancio che si sono susseguite dall'anno 2023 ad oggi hanno previsto un innalzamento del trattamento indennitario collegato al congedo parentale:
- la legge di bilancio 2023 ha previsto l'aumento strutturale all'80% dell'indennità per il primo mese di congedo a favore di coloro che avevano terminato il congedo di maternità e paternità in data successiva al 31 dicembre 2022 (cfr messaggio Studio n. 02/2023);
- la legge di bilancio 2024 ha previsto l'aumento strutturale di un secondo mese al 60% dell'indennità (80% per il solo anno 2024) a favore di coloro che avevano terminato il congedo di maternità e paternità in data successiva al 31 dicembre 2023 ((cfr messaggio Studio n. 02/2024).
Anche la Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio per l’anno 2025 all'art. 1, commi 217 e 218, interviene sul tema congedi parentali.
A seguito delle modifiche anche da ultimo intervenute per il congedo parentale all'80% viene previsto:
- nel limite di 3 mesi;
- entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento);
- in alternativa tra i genitori.
Così come normato dal comma 218 della legge citata, le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. L'espressione utilizzata dal legislatore al riguardo non risulta essere chiara ed è necessario pertanto attendere la circolare Inps esplicativa.
A parer di chi scrive si dovrebbe leggere in tal senso:
- Termine congedo obbligatorio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024: tali lavoratori dovrebbero aver diritto a n. 2 mesi di congedo indennizzati all'80%;
- Termine congedo obbligatorio dal 1° gennaio 2025: tali lavoratori dovrebbero aver diritto a n. 3 mesi di congedo indennizzati all'80%.
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 219 e 220, a partire dall'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o titolari di reddito autonomo, d'impresa o di redditi da partecipazione, purchè non in regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui.
Le modalità attuative, la misura dell'esonero, le modalità di riconoscimento dello stesso saranno determinate entro 30 giorni dall'approvazione della legge con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col MEF.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'esonero in commento spetta
- alle lavoratrici madri di due o più figli,
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
A decorrere dall’anno 2027, l'esonero in commento spetterà:
- alle madri di tre o più figli,
- fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
N.B.: per gli anni 2025 e 2026 il presente esonero non si applica alle lavoratrici madri di 3 o più figli, beneficiarie di quanto disposto dall' art. 1, comma 180, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cfr messaggio Studio n. 02/2024 - 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di euro 3.000, riparametrato su base mensile).
L'esonero contributivo in commento spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua
Lavoratrici autonome
Per le lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata Inps, l'esonero è parametrato al valore del reddito minimo di cui all'art. 1, comma 2, L. 233/1990 (minimale contributivo), ed è riconosciuto nel rispetto dei nuovi limiti del de minimis di cui al Regolamento 2023/2831/UE.
Si evidenzia altresì che la Legge di Bilancio 2025 contiene ulteriori misure in favore dei nuclei famigliari che si riportano sinteticamente:
- Contrasto della povertà alimentare a scuola: art. 1, commi 105 e 106;
- Pensionamento lavoratrici madri: art. 1, comma 179;
- Bonus bebè: art. 1, commi 206-208;
- Bonus asili nido: art. 1, commi 209-211.