LEGGE DI BILANCIO 2022: STABILIZZAZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI
La Legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato e reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, nella misura già prevista.
Tale novità è stata già recepita dall' Inps con sua circolare n. 1 del 3 gennaio 2022.
A seguito della modifica citata, pertanto, per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto, analogamente a quanto già disposto per il 2021, a:
- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.
Entrambi i congedi devono essere goduti nei 5 mesi successivi alla nascita, all'ingresso in famiglia o all'entrata in Italia del minore in caso di adozione internazionale e non possono essere fruiti ad ore.
Cogliamo l'occasione di ricordare che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un' indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.
I padre lavoratore, per usufruire sia del congedo sia obbligatorio che facoltativo, è tenuto ad informare il datore di lavoro in forma scritta dei giorni prescelti, con un preavviso di almeno
15 giorni senza necessità di presentare domanda all'Inps.