LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: COMUNICAZIONE PREVENTIVA - LE PRIME ISTRUZIONI
Con la Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, vengono fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dalla Legge n. 215/2021 (cfr messaggi studio n. 66/2021 del 23/12/21 e 4/2022 del 03/01/22).
Si rammenta che la finalità della nuova norma è “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Queste le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione:
SOGGETTI INTERESSATI
- Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
TEMPISTICHE
- L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati a partire dal 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022;
- Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v.;
- Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni/integri l’applicativo telematico di riferimento che si utilizzerà a regime, la comunicazione
- dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione;
- dovrà essere effettuata mediante l’invio di un sms o di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si veda allegato).
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE.
Quanto ai contenuti della comunicazione, la stessa dovrà contenere i seguenti elementi minimi (in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa) che potranno essere direttamente inseriti nel corpo dell'email:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: sede del committente, presso la sua abitazione ecc.);
- la data di inizio delle prestazioni occasionali e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese);
- nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nel punto precedente, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.