LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Come si ricorderà con la conversione in Legge n. 215/2021 del D.L. n. 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021, è stata prevista la sospensione dell'attività imprenditoriale qualora il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti:
- Occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- Ovvero inquadrato come "lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa".
Oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale viene anche prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (cfr messaggio di studio n. 66/2021 del 23/12/2021).
La Direzione Centrale Pianificazione, Organizzazione e ICT dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle more della realizzazione di un applicativo dedicato e della pubblicazione della relativa circolare, ha istituito un'apposita casella e-mail per ciascun Ispettorato del Lavoro competente per territorio, rinvenibile sui siti internet di quest'ultimi per la ricezione delle comunicazioni di cui all'oggetto.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini ha istituito la seguente casella di posta elettronica ordinaria: ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it.