LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI PER IL LAVORATORE PADRE
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota Prot. n. 749 del 25 settembre 2020, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 55, co. 4 del D. Lgs n. 151/2001, in materia di convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.
L'Ispettorato ritiene che anche il lavoratore padre nei primi tre anni di vita del bambino debba ottenere la convalida delle dimissioni anche se non ha fruito del congedo di paternità, purché il datore di lavoro sia a conoscenza della sua situazione familiare.
L'art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dal lavoratore padre devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio nei seguenti casi:
- durante i primi 3 anni di vita del bambino indipendentemente dalla preventiva fruizione del congedo di paternità;
- nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
La norma subordina inoltre l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a suddetta convalida.
L'INL ribadisce che, ai fini della validità della convalida, il datore di lavoro debba essere a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, anche in via presuntiva a fronte di pregresse comunicazioni inviate per finalità differenti dalla fruizione del congedo di paternità o del congedo obbligatorio (come ad esempio la comunicazione eseguita per beneficiare degli assegni per il nucleo familiare).