IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Circolare Informativa n. 5/2021 recante ad oggetto:
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Il decreto "Sostegni-bis" ha introdotto il contratto di rioccupazione:
- un contratto a tempo indeterminato,
- volto ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, che abbiano dato telematicamente l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19,
- la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali (esclusa la contribuzione INAIL), nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (tetto massimo di esonero per lavoratore euro 3.000).
L'assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento di 6 mesi le parti possono:
- recedere dal contratto dando regolare preavviso, oppure
- far proseguire il rapporto come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione dell'esonero contributivo e il Messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021 ha fornito le istruzioni operative relative alle modalità di richiesta dell'esonero.
La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata con il modulo di istanza on-line "RIOC" a partire dal 15 settembre 2021.