GREEN PASS E TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI
Tema di grande attualità è cosa può o deve fare il datore di lavoro in materia di green pass senza andare in conflitto con le norme in materia di privacy dei lavoratori.
Allo stato attuale, fuori dai vincoli di obbligo di green pass o obbligo vaccinale (previsti per esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario), il Garante della privacy non considera legittimo il controllo da parte del datore di lavoro del dato concernente la vaccinazione del dipendente, neppure a mezzo del green pass.
Sempre il Garante della privacy ha sottolineato che:
- i trattamenti di dati personali inerenti alla vaccinazione di dipendenti sono ammessi esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme sulla sorveglianza sanitaria e sulla idoneità alla mansione così come previste dal decreto legislativo 81/2008. In tale contesto, pertanto, il datore di lavoro può venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente;
- neppure il consenso del lavoratore è idoneo a rendere lecito il controllo del datore di lavoro del dato concernente la vaccinazione del dipendente, neppure a mezzo del green pass.
Al riguardo si evidenzia anche che sono in corso discussioni governative (trattasi di “discussioni” e non norme di legge o decreti già in vigore) in riferimento all’estensione dell’obbligo di green pass anche ad altre attività e categorie di professioni. Sarà nostra cura produrre aggiornamenti al riguardo.