

Fringe benefit fino a 3.000 euro: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Come si ricorderà, il decreto Lavoro D.L. N. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023, ha disposto l'innalzamento, limitatamente al periodo d'imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000 , anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas ma solo per i lavoratori con figli a carico ai sensi dell' art. 12 TUIR (cfr messaggio studio n. 19/2023).
Si ricorda che ai sensi dell''art. 12 TUIR sono fiscalmente a carico i figli che:
- abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili);
- per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi che riportiamo di seguito sinteticamente:
- la misura agevolativa in commento produce effetto anche in relazione all'imposta sostitutiva nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa così come regolamentati da contratto aziendale o territoriale di secondo livello;
- al fine di evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali somme pagate al lavoratore nel 2023 per le utenze riferite a consumi di competenza del 2022 già oggetto di rimborso dal parte del datore di lavoro in applicazione dell'innalzamento operato per l'anno 2022, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione per l'anno 2023;
- il beneficio spetta sia ai titolari di reddito d lavoro dipendente che di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- il beneficio può essere riconosciuto anche ad personam senza quindi rispettare il criterio della generalità o categoria dei dipendenti;
- la condizione di figlio a carico fiscalmente deve essere verificata al 31 dicembre 2023;
- l'agevolazione in commento spetta:
- in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un figlio unico, purchè lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
- nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU);
- qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l'agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.
In merito alle modalità di applicazione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- l'applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico;
- in assenza della dichiarazione del lavoratore dipendente, l'agevolazione non è applicabile;
- la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. La dichiarazione del lavoratore (firmata anche digitalmente) deve essere conservata a cura del datore di lavoro ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;
- i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d'anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al datore di lavoro: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
La norma prevede altresì l'obbligo di informativa alle RSU qualora costituite. L'Agenzia delle Entrate precisa che in presenza della rappresentanza sindacale il beneficio può essere riconosciuto dopo aver fatto l'informativa, fermo restando che il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.
Da ultimo la circolare in commento precisa che la presente misura agevolativa è ulteriore e autonoma rispetto al bonus carburante previsto dal D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/2023
(cfr messaggio studio n. 10/2023 e 11/2023). Ne consegue che, per l'anno 2023, sarà possibile erogare un valore fino a 200 euro con uno o più buoni benzina e prevedere un innalzamento fino a euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo dei figli fiscalmente a carico.