FRINGE BENEFIT E UTENZE DOMESTICHE
In attesa della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aiuti-Quater che ha incrementato ad euro 3.000 il plafond di esenzione contributiva e fiscale dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (cfr messaggio di studio n. 48/2022 di pari data), riportiamo di seguito le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (scritta quando il limite di esenzione era stato innalzato ad euro 600) in merito alle regole che devono rispettare i datori di lavoro affinchè il rimborso o il pagamento delle utenze domestiche possa rientrare nel limite di esenzione dei 3.000 euro.
L'Agenzia ha chiarito che il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi famigliari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
L'agenzia ha altresì affermato che è possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate:
- al condominio e ripartite fra i condomini;
- al proprietario dell'immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e famigliari.
Nel rispetto della normativa della privacy il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite dei 3.000 euro. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli quali numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento.
Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro dovrà acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro.
L'Agenzia interviene anche chiarendo che la giustificazione di spesa è valida anche se la stessa è intestata al coniuge o ai famigliari indicati nell'art. 12 del TUIR e, con le caratteristiche sopra indicate, al locatore e al condominio.
L'erogazione da parte del datore di lavoro dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2023 e può riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purchè riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.
Nella medesima circolare n. 35/E, l'Agenzia torna sul tema della compatibilità del fringe benefit in commento con il bonus benzina indicando la soglia dei 3.000 euro come una agevolazioneulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di euro 200 con la conseguenza che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite di euro 3.000, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto. Il medesimo comportamento dovrà essere tenuto dal datore di lavoro in caso di superamento del valore dei 200 euro del bonus carburante (assoggettamento a tassazione ordinaria dell'intero importo).