EMERGENZA CORONAVIRUS: INDICAZIONI ALLE SEDI INPS PER LA GESTIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
09 MAR 2020
L’INPS, con il Messaggio n. 716 del 25 febbraio 2020, fornisce alle proprie strutture presenti sull’intero territorio nazionale le indicazioni per la gestione dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica Coronavirus.
Nello specifico, viene comunicato che i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia − che perverranno all’Istituto, − riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, ecc.) non daranno luogo a visita medica di controllo (né datoriale né d’ufficio).
A tal fine, il medico dell’ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”.
Nello specifico, viene comunicato che i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia − che perverranno all’Istituto, − riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, ecc.) non daranno luogo a visita medica di controllo (né datoriale né d’ufficio).
A tal fine, il medico dell’ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”.