DECRETO TRASPARENZA E PERIODO DI PROVA
Come anticipato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il il D.Lgs n. 104 del 30 giugno 2022 (cd Decreto Trasparenza) relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea, in vigore dal 13 agosto 2022.
L'art. 7 del citato decreto, interviene sulla "Durata massima del periodo di prova".
Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.
In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
Gli eventi di sospensione tutelata della prestazione, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, determinano l’automatico prolungamento del periodo dedotto in contratto in misura corrispondente alla durata dell'assenza.