DECRETO TRASPARENZA E LAVORO INTERMITTENTE
05 AGO 2022
Il D.Lgs n. 104 del 30 giugno 2022 (cd Decreto Trasparenza) relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea, in vigore dal 13 agosto 2022, è intervenuto anche in materia di lavoro intermittente.
All'art. 5 del decreto citato viene previsto che:
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni previste dal medesimo decreto, deve contenere i seguenti elementi:
- a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
- c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonchè la relativa indennità di disponibilità ove prevista;
- d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonchè le modalità di rilevazione della prestazione;
- e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
- f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
- g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.