DECRETO LIQUIDITÀ IN G.U.: PREVISTE MISURE URGENTI PER IMPRESE, SETTORI STRATEGICI E GIUSTIZIA
09 APR 2020
Sulla G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. 23 dell’8 aprile 2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, con misure specifiche su 5 principali ambiti:
È prorogato al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della CU è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile, senza applicazione delle sanzioni.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Il D.L. consente, infine, all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
In riferimento alla sospensione disposta delle ritenute e dei contributi Vi invitiamo a fornirci le indicazioni in merito all’avvenuto o meno calo di fatturato del 33% così da poter operare correttamente.
- accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti;
- misure per garantire la continuità delle aziende, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. È differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
- misure fiscali e contabili: è disposto il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quanto già previsto con il D.L. Cura Italia:
- sono sospesi Iva, ritenute e contributi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile, rispetto al medesimo mese de precedente periodo di imposta;
- i suddetti versamenti sono sospesi in ogni caso i per i soggetti che hanno iniziato a operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 Province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) è sospeso il versamento Iva se è il calo del fatturato è pari almeno al 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato di 50 milioni;
- i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
È prorogato al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della CU è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile, senza applicazione delle sanzioni.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Il D.L. consente, infine, all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
In riferimento alla sospensione disposta delle ritenute e dei contributi Vi invitiamo a fornirci le indicazioni in merito all’avvenuto o meno calo di fatturato del 33% così da poter operare correttamente.