Decreto lavoro: le nuove causali nel contratto a termine
L'art. 24 del Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) è intervenuto sulla disciplina del contratto a termine.
A partire dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento) viene disposta l'eliminazione delle causali giustificatrici dell'apposizione del termine introdotte dal c.d. Decreto Dignità (che di fatto rendevano pressochè impossibile l'utilizzo di un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale) e la loro sostituzione con altre meno vincolanti e rispondenti alle esigenze di flessibilità dei datori di lavoro.
La nuova disposizione, che ha riscritto l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, prevede infatti che:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
Pertanto, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto a termine "a-causale" di durata non superiore a 12 mesi e della stipula, rinnovo o proroga del contratto a termine nell'ipotesi di sostituzione di altri lavoratori,
- viene rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva cui è demandata la definizione di causali per l'instaurazione di un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi nel limite dei 24 mesi complessivi, nonché per il suo rinnovo o la sua proroga,
- in assenza delle previsioni da parte dei contratti collettivi, in via transitoria entro il 30 aprile 2024 viene concesso alle parti (datore e lavoratore) di determinare, con accordo individuale, le esigenze alla base della stipula, del rinnovo o della proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Non vi sono ancora ad oggi chiarimenti in merito al termine del periodo transitorio previsto per il 30 aprile 2024 e pertanto non si conosce ancora se le parti potranno prorogare o rinnovare i rapporti avendo cura di non indicare una durata che vada oltre tale scadenza, oppure potranno indicare qualsiasi scadenza (nei limiti di legge), a patto che l'accordo di proroga o rinnovo sia firmato entro il 30 aprile.
Le novità introdotte dal Decreto Lavoro in tema di contratto a tempo determinato trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015, anche nell'ipotesi di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a termine, esclusivamente all'utilizzatore.
Nessun altro aspetto rilevante in tema di contratto a termine è stato interessato da modifiche dal Decreto in commento (es. rinnovi, periodi di stop and go, numero delle proroghe, contingentamento del numero dei contratti a termine stipulabili).