Decreto lavoro: il limite dei 3.000 euro per i fringe benefits
L'articolo 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), nell'ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l'incremento, limitatamente al periodo d'imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica e al gas.
La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
Più precisamente la norma prevede che: "...non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi".
Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del T.U.I.R. sono considerati figli a carico quelli di età:
- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.
Per espressa previsione normativa, per vedersi applicata la soglia di esenzione di euro 3.000, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Si resta comunque in attesa del pronunciamento della Agenzia delle Entrate al riguardo.