Decreto Lavoro e Decreto Trasparenza: le semplificazioni in materia di informazione
L'art. 26 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) semplifica gli adempimenti in materia di trasparenza nei contratti di lavoro prevedendo che l'onere informativo relativo a talune fattispecie può ritenersi assolto con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Nello specifico le informazioni a cui ora è possibile fare il rimando citato sono le seguenti:
- a durata del periodo di prova;
- il diritto a ricevere la formazione dal datore di lavoro;
- la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile;
- qualora il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, le informazioni riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Viene altre previsto che il datore di lavoro deve consegnare o mettere a disposizione del proprio personale, anche mediante pubblicazione sul sito web aziendale, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il decreto in commento apporta inoltre modifiche all'articolo 1 - bis del D.Lgs n. 152/1997 "Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati"
La modifica introdotta chiarisce che il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Viene altresì evidenziato che:
- anche con la nuova previsione rimane ferma l'osservanza dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 in tema di impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- gli obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.