DECRETO FISCALE: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo della nuova normativa è agevolare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Il decreto interviene con importanti modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si riportano di seguito le principali modifiche.
LAVORO NERO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE.
Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: la sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Rimane il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l’unico occupato dall’impresa.
Non è più necessari alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.
VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - INASPRIMENTO SANZIONI.
Nel caso in cui vengano accertate in sede ispettiva gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al nuovo Allegato I al decreto, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
ALLEGATO I
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | ||
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 | |
2 | Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 | |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 | |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 | |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 | |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 | |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 | |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Il decreto in commento ha anche ridefinito le sanzioni previste in caso di inosservanza. In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:
- l' arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e con l' arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare .
PIU' ISPETTORI E PIU' TECNOLOGIE
Con l’estensione delle nuove competenze attribuite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro viene anche previsto un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Viene altresì previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
RAFFORZAMENTO SINP
Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.