Decreto coesione: ''Bonus donne'' in attesa di istruzioni
In attesa della prassi di riferimento, si continua di seguito una breve analisi sulle misure agevolative previste dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modifiche con legge 4 luglio 2024, n. 95 (cd. Decreto Coesione).
“BONUS DONNE” - Art. 23
Periodo Agevolato: Assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Lavoratori: Il beneficio opera nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne:
a) di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali della UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il MEF;
b) di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Misura del beneficio: 100% dei contributi Inps a carico datore (massimo 650 euro/mese e 7.800 euro/anno) - Nel rispetto del limite di spesa individuato dalla norma stessa.
Durata: Massimo 24 mesi.
Contratti ammessi: Assunzioni a tempo indeterminato (esclusi contratto di apprendistato e lavoro domestico).
Altre note:
- Condizioni generali: in attesa di indicazioni ufficiali;
- De Minimis: in attesa in attesa di indicazioni ufficiali;
- ULA: la norma richiede la presenza di un incremento dell’organico.