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Decreto Alluvioni: Le istruzioni Inps per la cassa integrazione

Decreto Alluvioni: Le istruzioni Inps per la cassa integrazione

21 GIU 2023

Con circolare n. 53 del 8 giugno 2023, l'Inps fornisce indicazioni inerenti al funzionamento dell'ammortizzatore unico previsto per fronteggiare l'emergenza maltempo connessa agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. previsto dall'art. 7 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. Decreto Alluvione). 

Si ricorda che il disposto normativo prevede un ammortizzatore unico finalizzato a fronteggiare l'emergenza alluvionale e fornire sostegno al reddito al ricorrere di alcune circostanze (cfr messaggio studio n. 23/2023 del 05/06/2023).


 

Come già precisato:


 

1) i destinatari dell' ammortizzatore unico sono:

  • i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
  • i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge anche al di fuori di detti territori;
  • i lavoratori agricoli: lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio.

2) l'ammortizzatore sociale in commento può essere fruito:

  • per un massimo di 90 giornate se l'impossibilità è da ricondurre all'impraticabilità dei locali aziendali;
  • per un massimo di 15 giornate se l'impossibilità è da ricondurre al luogo di abitazione del lavoratore.


 

Per quanto riguarda la condizione impeditiva di recarsi al lavoro, questa deve essere collegata:

a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;

b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;

c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;

d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;

e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;

f) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.


 

I datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda indicheranno:

  • relativamente alla condizione di cui alla lettera a)  l'esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale;
  • relativamente alle condizioni di cui alle lettere da b) a f) di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.


 

La domanda finalizzata alla concessione delle misura di sostegno in commento:

  • deve essere proposta in ogni caso dal datore di lavoro (direttamente o per il tramite dell'intermediario delegato), sia nelle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa sia con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa mediante flusso informativo, esclusivamente in formato .csv;
  • deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa ed in ogni caso a partire dal 15 giugno 2023.
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