

Decreto Alluvione: Ammortizzatore emergenziale unico
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61 (c.d. Decreto Alluvione) recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023".
All'art. 7 del decreto viene previsto a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023:
- risiedono o sono domiciliati,
- ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 dello stesso decreto (che si allega),
- e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023
il riconoscimento di una specifica integrazione salariale (ammortizzatore sociale unico per tutti i settori di attività), con relativa contribuzione figurativa, di importo massimo pari al massimale mensile previsto per la generalità delle integrazioni salariali, entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
L'indennità citata è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.
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La medesima integrazione salariale viene altresì prevista per i lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in quanto residenti o domiciliati nei medesimi territori.
Con riferimento a questa fattispecie viene precisato che l'impossibilità a recarsi al lavoro deve essere adeguatamente documentata e collegata a:
- un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale;
- interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all'impossibilità di utilizzo dei mezzi di trasporto;
- inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio;
- condizione di salute dei famigliari conviventi.
In tali casi l'indennità prevista è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
Rispetto al tradizionale utilizzo di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, viene inoltre previsto:
- l'esonero dall'obbligo di informazione ed eventuale consultazione sindacale;
- l'incompatibilità tra le integrazioni salariali di cui al presente decreto e tutti i trattamenti di integrazione salariale;
- l'esonero dal rispetto delle tempistiche ordinarie di presentazione delle domande;
- la neutralità di tali periodi di integrazione salariale rispetto ai limiti di durata massima previsti per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- l'esenzione dal pagamento del contributo addizionale (9%, 12% e 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti