CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO: LE NOVITÀ PER L'ANNO 2021
Come anticipato nella circolare informativa di Studio n. 1/2021, il comma 363 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato per l'anno 2021, con alcune modifiche, il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente del settore privato.
Più precisamente, il congedo obbligatorio è utilizzabile dal lavoratore padre, per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:
- nella misura di 10 giorni (a differenza dei 7 giorni in vigore per il 2020);
- entro 5 mesi dalla nascita, dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale.
Oltre al congedo obbligatorio, anche per l'anno 2021 è possibile per il lavoratore padre fruire del congedo facoltativo nella misura (confermata) di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima (anch'esso utilizzabile nei 5 mesi successivi alla nascita, ingresso in famiglia o all'entrata del minore in Italia).
In aggiunta a quanto sopra, il comma 25 della Legge di Bilancio 2021 ha esteso la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.
I giorni di congedo non possono essere fruiti ad ore.
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.