Collegato Lavoro: salute e sicurezza sul lavoro
L'art. 1 del Collegato Lavoro (Legge n. 203 del 13 dicembre 2024) apporta alcune modifiche al D.Lgs n. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela e della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riportiamo di seguito le principali novità che entreranno in vigore il 12 gennaio 2025.
Visita medica preventiva in fase preassuntiva
Viene precisato che la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, debba essere svolta esclusivamente dal medico competente.
Visita medica dopo una lunga assenza
In caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, l'obbligo di effettuare la visita medica precedentemente alla ripresa del lavoro sussiste solo se viene ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora il medico non ritenga necessario precedere alla visita , è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Locali sotterranei o semisotterranei
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Il Collegato lavoro, in deroga all'appena menzionato divieto, stabilisce che è consentito l'uso degli stessi quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aereazione, di illuminazione e di microclima.
Viene altresì previsto che il datore di lavoro debba comunicare, tramite pec al competente ufficio territoriale dell'INL, l'uso di tali locali allegando idonea documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri i requisiti di legge.
I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione.
Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.