Collegato Lavoro: risoluzione rapporto di lavoro per assenza ingiustificata
L’art. 19 del Collegato Lavoro, aggiungendo il comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs n. 151/2015 (c.d. Jobs Act), va sostanzialmente a disciplinare le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”( rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line) prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore che si assenta ingiustificatamente, salvo che questi dimostri l’impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Più precisamente la nuova disposizione è applicabile in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni.
Al ricorrere della reiterata assenza, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
L’INL con Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 si riserva di fornire indicazioni dettagliate al riguardo.