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Collegato Lavoro: la somministrazione di lavoro

28 DIC 2024

L'art. 10 del Collegato Lavoro (Legge n. 203 del 13 dicembre 2024) apporta alcune modifiche al D.Lgs n. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro.

Riportiamo di seguito le novità che entreranno in vigore il 12 gennaio 2025.

Sono stati innanzitutto soppressi il quinto e il sesto periodo del comma 1 dell'art. 31, secondo i quali: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025."

I citati commi soppressi erano stati introdotti nell'anno 2020 per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come si ricorderà, ai sensi del comma 2, dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva e sempre nel rispetto del limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 (numero complessivo di contratti a tempo determinato), il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può superare complessivamente il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora sia uguale o superiore a 0,5).

Il Collegato Lavoro inserisce tra le ipotesi di esclusione dal limite del 30% sopra citato:

  • i rapporti di somministrazione a termine conclusi nei casi previsti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 per i contratti a termine ordinari, ossia:
    • nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
    • da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2 e 3, del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
    • per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;
    • per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi o per produrre specifiche opere audiovisive;
    • per sostituzione di lavoratori assenti;
    • con lavoratori di età superiore a 50 anni.
 
  • la somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dal somministratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
 

Sotto altro profilo, il Collegato Lavoro introduce una disciplina facilitata per il ricorso alla somministrazione a termine delle seguenti categorie di soggetti a rischio di esclusione lavorativa:

  • lavoratori disoccupati, che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali,
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei nn. 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’art. 31, co. 2 del D.Lgs. n. 80/2015.
 

Per tali soggetti viene previsto che l'agenzia di somministrazione potrà assumere a tempo determinato, anche per periodi superiori a 12 mesi, o rinnovare un contratto di lavoro, pur in assenza delle causali che ordinariamente giustificano l'apposizione del termine.

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