Collegato Lavoro: periodo di prova nel contratto a termine
L'art. 13 del Collegato Lavoro (Legge n. 203 del 13 dicembre 2024) interviene sulla disciplina del periodo di prova nel contratto a termine prevedendo che dal 12 gennaio 2025:
«Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Quindi, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in:
- n. 1 giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a:
- n. 15 giorni, per i contratti con durata non superiore a 6 mesi;
- n. 30 giorni, per i contratti con durata superiore a 6 mesi.
Appare evidente come i criteri di calcolo introdotti dal Collegato Lavoro contengano incongruenze di difficile intendimento che neppure la Nota n.9740 del 30 dicembre 2024 dell'INL ha chiarito.
Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 104/2022, in via generale:
- il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalla contrattazione collettiva;
- in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza;
- in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.