Cantieri edili: la patente a crediti
Il D.L. n. 19/2024, convertito con modifiche dalla Legge 56/2024 (cosiddetto decreto Pnrr 4), ha introdotto diverse novità in materia lavoristica, tra cui quella relativa alla “patente a crediti”. Più specificatamente l’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 ha profondamente modificato l’art. 27 del D.Lgs 81/2008 normando il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”
A partire dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti diventa obbligatoria per il settore dell’edilizia ossia, per le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare all’interno dei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’ Unione Europea, operanti in Italia, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato estero non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Restano esclusi dal campo di applicazione della patente a crediti solo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese che sono in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (cfr. art.100, comma 4, codice dei contratti pubblici – D.Lgs n. 36 del 2023).
La domanda per il rilascio della patente potrà essere presentata, dal 1° ottobre 2024, attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La patente sarà rilasciata in formato digitale dall’INL in presenza dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs n. 81/2008;
c. possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
d. possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
I requisiti sub a), c) ed e) sono comprovati con autocertificazione; i requisiti sub b), d) ed f) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Nelle more del rilascio della patente sarà consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
Ciascuna impresa e lavoratore autonomo sarà dotato di 30 crediti base. A questi si potranno sommare ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione (es. certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001; investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri; utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative; ecc. ecc.) per un totale massimo di 100 punti.
I crediti della patente saranno decurtati in caso provvedimenti definitivi per violazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro così come previsti dal nuovo allegato 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi.
Viene fissata a 15 crediti la soglia sotto la quale non si potrà più operare nei cantieri temporanei o mobili. Sarà possibile il recupero fino a 15 crediti attraverso appositi percorsi di formazione.
Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un'impresa o di un lavoratore autonomo sprovvisto di patente o documento equipollente (in caso di soggetti esteri) o con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta:
- il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore s euro 6.000,00;
- l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di 6 mesi.
Si precisa altresì che al comma 9 dell’art. 90 – “Obblighi del committente o del responsabile lavori” è stata aggiunta la nuova lettera b-bis in base alla quale il committente o il responsabile lavori è tenuto a verificare il possesso da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi della patente o del documento equipollente (in caso di soggetti esteri), anche nei casi di subappalto, ovvero il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. In caso di violazione viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Il decreto ministeriale, in attesa di pubblicazione, definirà le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente, i contenuti informativi della patente stessa e i soggetti che vi possono accedere, i criteri per la sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi, l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.