Bonus Natale
La Legge n. 143/2024, all’art. 2-bis, introduce, per l’anno 2024, una indennità una tantum (c.d. Bonus Natale) pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno, da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.
Nessuna riduzione del bonus dovrà essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (es. part time).
Non possono beneficiare del bonus in commento i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. tirocinanti, co.co.co ecc.).
Il bonus in esame va riconosciuto dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Il credito derivante dall’anticipo dell’indennità è recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione nel Mod. F24 (utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/2024 del 10 ottobre 2024, ha fornito le prime istruzioni operative.
SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatari del “Bonus Natale” sono i titolari di reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di cui sono titolari (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale), con qualsiasi qualifica, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo rilevano anche i seguenti redditi:
dei redditi assoggettati a cedolare secca;
dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ex art. 1, comma 692, lett. g, Legge n. 160/2019;
della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica), ex art. 1, D.L. n. 201/2011;
- delle mance detassate (settore turistico), ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022;
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).
Il medesimo reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.
b) abbiano:
coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico.
almeno un figlio fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale. Tale circostanza si verifica qualora, alternativamente, l’altro genitore è deceduto; l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste ultime tre ipotesi – riconducibili alla fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale – ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, l’eventuale convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta:
al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico, da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale), ed è separato dall’altro genitore.
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Si ricorda che, per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
c) abbiano imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante per la stessa tipologia reddituale. A tale proposito, l’Agenzia precisa che ai fini della verifica della capienza dell’imposta lorda non opera la riduzione dell’importo di euro 75, rapportato al periodo dell’anno, prevista dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, in materia di trattamento integrativo.
RICHIESTA DEL LAVORATORE
Il lavoratore dipendente deve attestare per iscritto di avere diritto al bonus in commento indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Nello specifico, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.