BENEFICI CONTRIBUTIVI SE NON C'E' COLLEGAMENTO CON L'AZIENDA CHE LI METTE IN MOBILITA'
08 GIU 2018
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10425 del 02.05.2018 ha stabilito che spettano i benefici contributivi ex lege 223/91 se non v'è collegamento fra l’impresa che mette in mobilità i lavoratori e quella che li assume.
Secondo i Giudici nel caso di successione nella gestione di un appalto di servizi, l’azienda subentrante che assume lavoratori messi in mobilità dall'azienda che ha cessato la precedente gestione dell’appalto ha diritto a godere dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 della L. 223/91 per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, non potendosi individuare nella fattispecie un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., quando non sussiste alcun contratto, collegamento o accordo tra l’azienda cessante e quella subentrante.
Secondo i Giudici nel caso di successione nella gestione di un appalto di servizi, l’azienda subentrante che assume lavoratori messi in mobilità dall'azienda che ha cessato la precedente gestione dell’appalto ha diritto a godere dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 della L. 223/91 per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, non potendosi individuare nella fattispecie un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., quando non sussiste alcun contratto, collegamento o accordo tra l’azienda cessante e quella subentrante.