ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI E ANF: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO
Dal 1° luglio 2021 diventano operative due importanti novità . Più specificatamente si tratta della disciplina transitoria del nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico (introdotto con l’obiettivo di sostenere la genitorialità in attesa dell’adozione dei decreti attuativi sull’assegno unico e universale), applicabile per il periodo “ponte” dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e che interessa anche i lavoratori autonomi e della maggiorazione degli importi erogati a titolo di assegno nucleo familiare.
ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIAREResta confermata, fino al 31 dicembre 2021, la disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) che, tuttavia, in base a quanto stabilito dal decreto legge n. 79/2021
ha previsto un incremento degli importi mensilmente erogabili nella misura di:
- 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli;
- 55,00 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Il lavoratore interessato a percepire l’assegno al nucleo familiare deve presentare domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- web, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).
I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda, per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, tramite il servizio online rilasciato dall’Istituto.
Assegno unico temporaneo per i figli minori
Il medesimo decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 ha introdotto anche nuove misure di sostegno per i nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
L'importo dell’assegno spettante viene determinato applicando la tabella allegata al decreto in base alle soglie ISEE e in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
L’INPS ha fornito le prime indicazioni con il messaggio 22 giugno 2021, n. 2371 e successivamente le istruzioni con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 con riferimento ai requisiti previsti e alla misura dell’Assegno.
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.