ANF: Dal 1° Aprile 2019 nuova modalità di presentazione elle domande
01 APR 2019
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha comunicato l’introduzione di una nuova modalità di presentazione della domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) a decorrere dal 1° aprile 2019.
Da tale data, infatti, i lavoratori interessati dovranno avanzare l’istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità telematica, mentre fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il modulo cartaceo “ANF/DIP” (SR16).
La modifica alle procedure di richiesta degli ANF è volta a garantire al dipendente il corretto calcolo dell’importo spettante (in quanto l’importo degli ANF verrà calcolato automaticamente dall’INPS in funzione delle informazioni che il richiedente comunicherà all’Istituto), e al fine di assicurare una maggior aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come anticipato in premessa, dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Pertanto, non sarà più possibile presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16) a decorrere da tale data, in quanto dal 1° aprile 2019 l’unico canale legittimo di presentazione delle istanze sarà telematico.
A tale proposito, l’INPS spiega che le domande inviate tramite il canale telematico saranno istruite dall’Istituto al fine di:
Il richiedente sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata.
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.
L’INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, entro il 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in relazione al medesimo periodo.
AUTORIZZAZIONE ANF
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.
Alla luce del nuovo sistema di presentazione delle domande:
Solo in caso di diniego dell’autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento (“ANF58”).
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI
Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo
I lavoratori interessati, a partire dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:
Dipendenti di aziende del settore privato agricolo
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), come attualmente previsto.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO
Domande presentate telematicamente dal 1° Aprile 2019
Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere dal 1° aprile 2019, in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati dall’INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
Nella Circolare in esame, l’INPS non fa menzione di sistemi automatici di notifica al datore di lavoro della disponibilità di nuovi importi di ANF nell’apposita utility. Si consiglia, pertanto, di sensibilizzare il lavoratore interessato affinchè informi tempestivamente il suo datore di lavoro ed anche a monitorare costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale in tal senso. Si auspica che l’INPS preveda una funzionalità automatica di notifica delle informazioni per i datori di lavoro e gli intermediari che li assistono.
Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati ed, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.
Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro dovrà poi ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
L’importo corrisposto al lavoratore, in ogni caso, non potrà superare l’importo massimo mensile teorico calcolato dall’INPS e comunicato mediante il Cassetto Previdenziale.
Circa le modalità di erogazione degli importi, l’INPS afferma che il datore di lavoro “erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità […] e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili”.
Si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’INPS circa la compilazione del flusso Uniemens, considerando la necessità di indicare, nell’elemento informazioni quali la tabella ANF applicata, il numero di componenti del nucleo familiare e la classe di reddito del lavoratore, dati che, con le nuove modalità di presentazione della domanda, non saranno più noti al datore di lavoro.
Infine, qualora il lavoratore abbia richiesto ANF arretrati, l’INPS conferma le indicazioni fornite con il Messaggio n. 12790/2006 sulla competenza al pagamento: il datore di lavoro potrà corrispondere al lavoratore e conguagliare mediante Uniemens solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni relative a periodi di paga svolti dal lavoratore presso altri datori di lavoro, nel consueto limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Domande presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019
Per quanto riguarda le domande presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno 2019, la Circolare n. 45/2019 precisa che i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al relativo conguaglio, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolando quindi l’importo dovuto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza e la tipologia di contratto del lavoratore.
I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31 marzo 2019 potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva relativa alle competenze di giugno 2019. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base di domande cartacee.
Successivamente, dovendo i lavoratori inoltrare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, dovranno necessariamente inviarla in modalità telematica e, pertanto, troveranno applicazione le nuove modalità di gestione degli ANF.
Da tale data, infatti, i lavoratori interessati dovranno avanzare l’istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità telematica, mentre fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il modulo cartaceo “ANF/DIP” (SR16).
La modifica alle procedure di richiesta degli ANF è volta a garantire al dipendente il corretto calcolo dell’importo spettante (in quanto l’importo degli ANF verrà calcolato automaticamente dall’INPS in funzione delle informazioni che il richiedente comunicherà all’Istituto), e al fine di assicurare una maggior aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come anticipato in premessa, dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Pertanto, non sarà più possibile presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16) a decorrere da tale data, in quanto dal 1° aprile 2019 l’unico canale legittimo di presentazione delle istanze sarà telematico.
A tale proposito, l’INPS spiega che le domande inviate tramite il canale telematico saranno istruite dall’Istituto al fine di:
- verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell’ANF;
- determinare la misura della prestazione familiare, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
Il richiedente sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata.
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.
L’INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, entro il 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in relazione al medesimo periodo.
AUTORIZZAZIONE ANF
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.
Alla luce del nuovo sistema di presentazione delle domande:
- ai lavoratori non saranno più inviati i provvedimenti di autorizzazione (Modello “ANF43”);
- l’INPS provvederà a istruire direttamente le domande di assegno al nucleo, secondo le nuove modalità.
Solo in caso di diniego dell’autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento (“ANF58”).
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI
Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo
I lavoratori interessati, a partire dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).
Dipendenti di aziende del settore privato agricolo
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), come attualmente previsto.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO
Domande presentate telematicamente dal 1° Aprile 2019
Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere dal 1° aprile 2019, in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati dall’INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
Nella Circolare in esame, l’INPS non fa menzione di sistemi automatici di notifica al datore di lavoro della disponibilità di nuovi importi di ANF nell’apposita utility. Si consiglia, pertanto, di sensibilizzare il lavoratore interessato affinchè informi tempestivamente il suo datore di lavoro ed anche a monitorare costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale in tal senso. Si auspica che l’INPS preveda una funzionalità automatica di notifica delle informazioni per i datori di lavoro e gli intermediari che li assistono.
Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati ed, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.
Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro dovrà poi ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
L’importo corrisposto al lavoratore, in ogni caso, non potrà superare l’importo massimo mensile teorico calcolato dall’INPS e comunicato mediante il Cassetto Previdenziale.
Circa le modalità di erogazione degli importi, l’INPS afferma che il datore di lavoro “erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità […] e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili”.
Si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’INPS circa la compilazione del flusso Uniemens, considerando la necessità di indicare, nell’elemento
Infine, qualora il lavoratore abbia richiesto ANF arretrati, l’INPS conferma le indicazioni fornite con il Messaggio n. 12790/2006 sulla competenza al pagamento: il datore di lavoro potrà corrispondere al lavoratore e conguagliare mediante Uniemens solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni relative a periodi di paga svolti dal lavoratore presso altri datori di lavoro, nel consueto limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Domande presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019
Per quanto riguarda le domande presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno 2019, la Circolare n. 45/2019 precisa che i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al relativo conguaglio, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolando quindi l’importo dovuto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza e la tipologia di contratto del lavoratore.
I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31 marzo 2019 potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva relativa alle competenze di giugno 2019. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base di domande cartacee.
Successivamente, dovendo i lavoratori inoltrare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, dovranno necessariamente inviarla in modalità telematica e, pertanto, troveranno applicazione le nuove modalità di gestione degli ANF.